Lo Statuto

LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELLA CUCINA CALABRESE
Firenze, 14 ottobre 1998, Notaio Giuseppe Petrina.

ART. 1
Denominazione e sede
E’ costituita un’associazione di promozione culturale e sociale che ha nome ‘Associazione degli Amici della Cucina Calabrese ‘ senza fine di lucro né finalità politiche o religiose.
La sede dell’Associazione è in Firenze, Viale Machiavelli, 31.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni ed uffici dell’Associazione sia in Italia sia all’estero.

ART. 2
Premessa
La cucina calabrese non è mai stata identificata in quelli che sono i circuiti di pubblicazione se non come un capitolo di quella che è definita ‘Cucina Meridionale’, inserita quindi in una divulgazione più ampia. Ne deriva, perciò, che tutta la conoscenza della cucina calabrese rimane proprietà familiare ereditata e spesso assoggettata alle regole della trasformazione evolutiva degli ingredienti, come del resto avviene in tutte le altre espressioni culinarie. Una cosa però è da rimarcare: i calabresi nel mondo, i quali fin dai primi del Novecento hanno portato in ogni angolo del pianeta, come prezioso bagaglio, tutte le tradizioni della nostra terra, custodendole nel pur necessario processo d’integrazione nel paese ospitante, trasmettendole ai loro figli e proteggendole dagli inquinamenti linguistici e di costume registrati in Italia.

ART. 3
Finalità e scopi
L’Associazione si propone:
– di costituire un punto di riferimento per gli appassionati della cucina calabrese;
– di contribuire alla ricerca, catalogazione, conservazione, difesa e valorizzazione del patrimonio culturale, delle ricette e degli eventuali aneddoti, racconti, proverbi ed altro della tradizione calabrese attraverso lo sviluppo di opportune iniziative sociali, culturali e di attività di divulgazione e sensibilizzazione; – di rappresentare un punto di riferimento organizzativo per tutte quelle associazioni internazionali che si occupano di ricerca socio-gastronomica, con particolare attenzione ai paesi dell’area mediterranea per un’apertura al dialogo ed alla cooperazione;
– di conservare a futura memoria le ricette create dagli associati o quanto altro essi credano opportuno, anche attraverso altri enti senza scopo di lucro che si prefiggano di adoperarsi per la conservazione del patrimonio tangibile ed intangibile dell’umanità;
Per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione potrà svolgere in Italia e all’estero, anche per conto di terzi siano essi pubblici o privati, attività quali:
– partecipazione, organizzazione e gestione di seminari, convegni, simposi, conferenze, proiezione di filmati, concorsi nazionali e internazionali, eventi e rappresentazioni di carattere artistico e culturale;
– sviluppo di contatti e scambi culturali con enti aventi finalità affini ed affiliazioni con enti e organizzazioni anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro;
– redazione, stampa, diffusione e gestione di pubblicazioni, studi, riviste, ricerche, dispense di tipo educativo e socioculturale, audiovisivi, Cd-Rom, siti internet, riviste virtuali, etc.
Il Consiglio Direttivo potrà assumere ogni iniziativa necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, comprese le operazioni mobiliari e  immobiliari e concorrere alle iniziative di altri organismi aventi oggetto analogo o connesso con quello dell’Associazione.

ART. 4
Associati
Potranno far parte dell’Associazione sia persone fisiche sia enti o società in generale, senza distinzione o limitazione alcuna, a condizione che condividano le finalità perseguite dall’Associazione.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione con il versamento della quota associativa.
Sostenitori: sono coloro che offrono un supporto finanziario oltre la quota d’iscrizione e/o collaborano a titolo di volontariato alle attività dell’Associazione.
Onorari: sono coloro che, in considerazione di particolari titoli o meriti, sono ammessi all’Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare per iscritto una domanda d’ammissione diretta al Consiglio Direttivo, contenente il cognome, il nome, luogo e data di nascita, residenza, e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi, con l?impegno di non costituire altra Associazione, ente o società, pubblica o privata, operante con il medesimo nome dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande di ammissione entro un congruo termine dalla loro presentazione.

ART. 5
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota d’ammissione e della quota annuale, all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto della legge. Le quote associative annuali devono essere versate in unica soluzione entro il 30 gennaio i ogni anno. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo gennaio successivo, qualora non sia disdetto con raccomandata spedita entro il 30 settembre dell?anno in corso.
La partecipazione all?Associazione è a tempo indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione non è trasmissibile né per atto tra vivi né per mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.

ART. 6
Esclusione degli Associati
Gli associati sono esclusi o sospesi per i seguenti motivi:
– quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;
– quando si siano resi morosi nel pagamento delle quote sociali;
– quando, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le sospensioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia, sono definitive ed inappellabili.
I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi per domanda al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota di ammissione.
Si può recedere dall’Associazione previa comunicazione con lettera A.R., indirizzata al Presidente. Il recesso avverrà nei termini previsti dall’art. 24 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte dell’Associazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all’Associazione.

ART. 7
Patrimonio
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti. Il patrimonio dell?Associazione è quindi costituito da:
– Fondo di dotazione istituito alla costituzione dell’Associazione dai soci fondatori;
– Contributi associativi;
– Fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio nei periodi precedenti;
– Contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati;
– Ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

ART. 8
Rendiconto
L’esercizio finanziario avrà inizio il 01 gennaio e terminerà il 31 dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente allegando inoltre il bilancio preventivo in corso e una relazione esplicativa. Tali documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli associati che dovrà avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli associati, né direttamente né indirettamente e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell’Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall’assemblea degli associati.

ART. 9
Assemblea
L’assemblea degli Associati assolve i seguenti compiti:
– approvare le linee generali ed il programma di attività dell’anno solare;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; – eleggere, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il suo Presidente; – approvare i bilanci preventivi e consuntivi per proposta del Consiglio Direttivo;
– approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
– deliberare su tutte le materie eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo;
– deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento della stessa.

ART. 10
L’assemblea deve essere convocata a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni anno, entro il 31 maggio, per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché qualora il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non può detenere più di tre deleghe.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere prima di due giorni dalla precedente.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei due terzi degli associati; nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese, ad esclusione di quelle relative alla nomina delle cariche sociali.

ART. 11
Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che sono eletti a maggioranza dall’Assemblea. All’interno del Consiglio Direttivo sono eletti Presidente, Segretario e/o Segretario Tesoriere.
Il Consiglio può attribuire incarichi ai singoli consiglieri per determinate azioni promosse dall’Associazione ed attribuire compiti a quegli associati che, con la propria opera volontaria e gratuita, intenderanno collaborare fattivamente alle attività associative.

ART. 12
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; il Presidente può essere delegato al compimento di atti e categorie di atti relativamente alla gestione del patrimonio e al raggiungimento delle finalità associative.
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
– nominare il Presidente dell’Associazione;
– redigere i programmi dell’attività associativa sottoponendoli all?approvazione dell’assemblea;
– approvare direttive che disciplinino la definizione delle attività da svolgere, i criteri e  la priorità delle  stesse;
– curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
– redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all?approvazione dell’assemblea;
– deliberare circa l’ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le dimissioni;
– attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;
– emanare delibere in ordine al patrimonio dell’Associazione ed alla richiesta delle quote di adesione iniziali ed annuali, stabilendone l’entità;
– formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.

ART. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14
I bilanci, le convocazioni e le delibere dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo devono essere pubblicati presso la sede associativa o sull’organo ufficiale dell’Associazione o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto.

ART. 15
Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale, la direzione e la vigilanza dell’Associazione.
Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati, liquida le note di spesa previste da bilancio.
Il Presidente nomina il Segretario Tesoriere.

ART. 16
Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere cura la parte organizzativa dell’Associazione e quindi:
– redige i verbali delle assemblee degli associati e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
– tiene la corrispondenza ed ha cura dei documenti dell’Associazione;
– assiste il Presidente nei processi organizzativi dell’Associazione;
– provvede alla gestione finanziaria, a riscuotere i contributi dell’Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell’Associazione, se autorizzato dal Presidente con mandato d’uscita firmato dallo stesso.

ART. 17
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall’assemblea che in sede di nomina ne elegge il Presidente e ne determina gli eventuali emolumenti.
Il Collegio è istituito qualora il numero degli associati con diritto di voto sia superiore a duecento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere il proprio parere in merito al rendiconto consuntivo, nonché procedere alle verifiche periodiche.

ART. 18
Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2100. Essa potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea degli associati.
L’Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell’assemblea degli associati quando sia assunta a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell?eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegue finalità analoghe o per fine di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19
Clausola compromissoria
Ogni controversia, riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli associati o tra questi e l’Associazione, sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale.
Il collegio deciderà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

ART. 20
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le parti fanno riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.